Art.1 - L'anno millenovecentosettantadue, il giorno dieci del mese di aprile, si istituisce in Napoli (ex-novo, ma sulla scorta di precedente statuto sottoposto alla visione del Ministero della Pubblica Istruzione - Driezione Generale delle Accademie e delle Biblioteche e per la diffusione della cultura, che ne diede atto con nota 9341 del 29-11-1948) l'Ateneo Filologico "Gaspare Gozzi", operante nei decorsi anni in Gesualdo (AV) ed attualmente nel capoluogo campano, dal che trae motivo l'aggiunta della sottodenominazione di Accademia Partenopea, contemplata all'art.24/a e notificata al superiore Ministero, con nota 187/1 del 18/9/71.
In forza dell'articolo 24, il presente statuto comprende opportuni aggiornamenti, oltre alla sostituzione di alcuni articoli che, nel testo originario, prevedono l'istituzione di cessati corsi post-elementari già del 3° ciclo dell'obbligo scolastico.
Art.2 - L'Ateneo ha tre distinte attività culturali: a) un circolo filologico per laureati, diplomati e studenti, b) un Istituto di Filologia per ricerche e studi a livello di cultura universitaria, con accademia per le manifestazioni artistico-letterarie,c) una biblioteca popolare educativa con annessi, eventualmente Corsi o scuole d'interesse popolare uniformati ai vari tipi statali.
Art.3 - L'Ateneo riveste carattere strettamente educativo e culturale, ed è completamente apolitico.
Art.4 - La direzione dell'Ateneo non potrà essere affidata a persone che non abbiano requisiti sufficienti per la direzione della Biblioteca.
Art.5 - E' necessario per ricoprire la carica di Direttore bibliotecario, che l'aspirante dimostri di esserlo già stato presso un a pubblica biblioteca o esibisca quantomeno un certificato o attestato tanto dell'E.N.B.P.S., quanto di altro pubblico ufficio competente , da cui risulti che abbia curato la direzione di una biblioteca da almeno un biennio precedente la costituzione dell'Accademia Partenopea.
Art.6 - In mancanza di persone che abbiano i requisiti di cui all'art.5, aspirante alla direzione potrà essere chi sia fornito di diploma attestante la frequenza ed il superamento di esami di Corsi di preparazione agli uffici ed ai servizi delle Biblioteche popolari e scolastiche, organizzati dal Ministero della Pubblica Istruzione -Direzione Generale delle Accademie e delle Biblioteche. In tale caso è però necessario che il diploma sia stato conseguito da non meno di un quinquennio e che l'aspirante abbia pubblicato opera in volume di un certo interesse.
Titoli equipollenti sono le libere docenze, con particolare riguardo a quelle di Biblioteconomia , Filologia, Dialettologia, Archeologia e Storia dell'Arte, Etruscologia, Paleografia, oppure i titoli sostitutivi delle medesime, secondo lo spirito dell'imminente riforma universitaria, nonchè i diplomi post laurea attestante la specializzazione in una delle materie sudette, o affini.
Art.7 - Il Circolo di cui alla lettera a) dell'art.2 apre le iscrizionoi a persone fornite di titoli accademici e di diplomi di scuola media di 2° grado, nonchè a studenti iscritti a scuole secondarie di età non inferiore a 18 anni, quale Circolo Filologico per Laureati, Diplomati e Studenti.
Art.8 - La tassa di iscrizione verrà regolata dalle esigenze amministrative e fissata annualmente dal Consiglio Direttivo, che si proporrà di renderla al massimo accessibile.
L'Ateneo accetta lasciti, donazioni, libere offerte, da parte di estimatori e mecenati, anche estranei al sodalizio, inquadrando il tutto nelle spese di gestione; fida peraltro nella collaborazione e comprensione di altri enti di cui si dice all'art.18, e che sono preposti alla diffusione della cultura.
Art.9 - Il Consiglio Direttivo dell'Ateneo, altrimenti detto anche Senato Accademico (cfr. art.13), in previsione dei futuri sviluppi didattici e della divisione in Facoltà, cui gli stessi componenti saranno preposti, in base a idonei requisiti culturali, è costituito oltre che dal Direttore, che lo presiede, dai seguenti altri membri: a) Cinque Consiglieri - probiviri, che l'assemblea elegge anche come arbitri nei casi di controverse circostanze, riconoscendo ad essi particolari doti di capacità culturali, nonchè di imparzialità di giudizio;
b) Personale direttivo-amministrativo come in appresso: 1) il Vice Direttore Generale per le attività culturali ed amministrative in loco; 2) Il Vice Direttore Distrettuale, per le relazioni extraterritoriali e l'organizzazione di succursali nella Regione; 3) Il presidente dei Soci Accademici; 4) Il Segretario Capo dell'Accademia; 5) Il Segretario del settore Biblioteca.
E' prevista, altresì, la nomina a puro carattere consultivo, di un Presidente onorario su disignazione del Senato Accademico e conseguente redazione d'atto da acquisire a verbale, mentre per quanto concerne manifestazioni e Concorsi, di cui all'art.21, potrà richiedersi qualificante patronato di autorità di alto prestigio.
Costituiscono consiglio direttivo provvisorio o ristretto (ed anche dopo la costituzione di quello definitivo di cui al presente articolo esso è legittimo a sostituirlo in casi di riconosciuta urgenza notificata al senato Accademico, come pure per atti e decisioni di portata non rilevante): Il Direttore, Il Presidente dei Soci Accademici ed uno dei Segretari dell'Ateneo. Le notifiche ed i momenti più interessanti della vita dell'Ateneo vengano rispettivamente trascritte e menzionate nell'apposito registro dei verbali, di cui ogni socio può, su richiesta, prendere visione.
Art.10 - I Consiglieri saranno eletti per votazione segreta , da effettuarsi ogni tre anni, oppure ogni qualvolta si presenti la necessità di una sostituzione improrogabile, mentre i Vice Direttori, il Presidente dei Soci Accedemici e i Segretari, saranno scelti tra un minimo di nove nominativi, che i Soci proporranno anche per votazione.
Art.11 - Ogni iscritto deve tenere, nelle adunate e manifestazioni culturali, come anche nella frequenza e partecipazione alla vita del sodalizio, un comportamento corretto e irreprensibile.
I trasgressori saranno, su decisione del consiglio direttivo e segnatamente su quello inappellabile dei probiviri riuniti in seduta collegiale, che godrà della massima autonomia nella ratifica, espulsi, censurati o ammoniti a seconda dell'addebito ad essi contestato.
Art.12 - I Corsi popolari, di cui alla lettera c) dell'art.2, pur non rientrando nelle attività di primaria importanza, rappresentano chiaramente la volontà dell' Ateneo di collaborare nella lotta all'analfabetismo.
Essi potranno istituirsi ove maggiormente se ne avvisi necessità, previa autorizzazione delle competenti Autorità, e con il riconoscimento a tutti gli effetti di legge, come Corsi popolari di enti a carico tanto proprio che dello Stato.
Art.13 - Al Consiglio Direttivo, costituito con funzione di Senato Accedemico, nei modi chiariti dagli artt.9-10 del presente statuto, è demandato il compito di formulare ogni quadriennio un piano di studi che miri ad integrare le ricerche scientifiche dei settori di Filologia, Glottologia e Bibliografia, precipui dell'Ateneo, con discipline affini, sempre a livello di cultura superiore, quali la Dizione, Recitazione e Canto, nel quadro delle ricerche sull'evoluzione del linguaggio poetico-musicale, la Storia dell'Arte, nonchè la storia del Giornalismo (e pratica professionale), gli studi sul Folklore ed il costume della regione con riferimento alla filologia, all'arte e discipline similari.
Art.14 - A coronamento delle attività atte a divulgare le dottrine di cui al precedente art. 13 o in sostituzione delle medesime (ove venissero a mancare le indispensabili risorse finanziarie), l'Ateneo è impegnato a programmare per ogni anno accademico cicli di conferenze, prevalentemente con la partecipazione volontaria e diretta dei soci e, in casi eccezionali, previo parere favorevole del consiglio direttivo, anche con il ricorso a qualificate personalità del mondo dell'arte e della cultura estranee al sodalizio.
All'uopo è da ritenersi valida la collaborazione con altri Enti o istituzioni che si prefiggano la diffusione nella comunità nazionale dell'arte, dell'istruzione e della cultura ad ogni livello.
Art.15 - Nel quadro di cui al precedente art.14, rientra altresì l'eventale organizzazione di corsi di aggiornamento per insegnanti di ogni ordine e grado, previsti dal RG della Pubblica Istruzione, nonchè di seminari di studi didattici, previ accordi da prendere, di volta in volta, con le Autorità competenti, ma sempre nell'ambito della libertà artistico-scientifica di cui all'art.33 dell Costituzione della Repubblica Italiana e dell'autonomia dell'ordinamento che il comma ultimo del sucitato articolo garantisce alle Istituzioni di alta cultura e alle Accademie.
Art.16 - Ai fini di un più qualificante riconoscimento al vertice del sodalizio come Ente, o ente morale, con veste di "persona giuridica" ad ogni effetto di legge, l'Ateneo pur avendo già depositato lo statuto originario presso il competente Ministero della P.I., nei modi e nei termini di cui all'art.1, dopo aver provveduto a registrare il presente statuto nell'ufficio degli atti civili competente per territorio, si riserva di inoltrare domanda di riconoscimento al Capo dello Stato, a mente dell'art.12 del Codice Civile.
NB. Il nuovo Statuto venne registrato in Napoli per atto notaio Pietro Pirolo n. 165421 del 10/4/72, registrato al n. 8191 Mod.71/M del 19/4/72, presso l'Ufficio del registro "Atti Civili".
Art.17 - Tanto la Biblioteca, di cui alla lettera c) dell'art.1, quanto ogni altro settore caratterizzante l'attività scientifica dell'Ateneo come quella di Ente culturale operante nella regione, si terranno in profiquo contatto, oltre che con il superiore Ministero preposto alla diffusione della cultura, con gli Enti Autarchici territoriali (dal Comune alla provincia, segnatamente alla regione), per una valida collaborazione animata dallo spirito delle chiare norme costituzionali (art.117 e seg.) miranti ad incoraggiare e promuovere, automaticamente in loco, la cultura quale patrimonio di tutti i cittadini.
Da tanto discende la necessità di considerare la Biblioteca dell'Accademia Partenopea, aperta al pubblico, come si evince dall'art.18 che segue.
Art.18 - La Biblioteca, di cui alla lettera c) dell'art.2 porta il nome di Biblioteca popolare educativa "G.Gozzi" ed è aperta al pubblico. E' indispensabile, però, salve contrarie decisioni fondate su futuri accordi e convenzioni con Enti pubblici, che i frequentanti siano iscritti in registro dal Segretario di Biblioteca, o identificati, per ovvi motivi cautelativi del patrimonio bibliografico di cui l'Accademia dispone e disporrà.
Art.19 - L'iscrizione a socio di biblioteca è pertanto aperta a tutti i cittadini, anche se non intellettuali che abbiano il requisito dell'età minima dei 18 anni, salvo modifiche e della buona condotta.
Art.20 - In casi speciali, e su parere del Direttore, o del segretario, sono previste iscrizioni provvisorie in attesa dell'accertamento dei requisiti predetti.
Art.21 - Attualmente il giorno 30 Aprile, ricorrendo la festività della Patrona Principale d'Italia, ora anche dottore della chiesa, verrà effettuato un concorso editoriale per l'assegnazione di diploma di riconoscimento a tre case editrici che, a giudizio dell'Ateneo, abbiano meritato nel campo della divulgazione della vera poesia e della sana prosa italiana.
Le motivazioni che si accompagneranno ai diplomi verranno trasmesse all'Ente nazionale per le Biblioteche popolari e scolastiche e diffuse a mezzo stampa. Le norme per la partecipazione verranno emanate dall'Ateneo . In sostituzione sono altresì previsti altri concorsi che interessino ed impegnino direttamente le iniziative dell'Ateneo nel campo della letteratura e della filologia, dell'arte e della cultura in senso lato, come ad esempio: concorsi poetici, letterari, giornalistici ecc. Su parere concorde del consigllio direttivo e sempre nella settimana conclusiva di Aprile, salvo comprovati impedimenti, tali manifestazioni intestate alla Patrona d'Italia, potranno essere trasferite in giornata festiva o comunque più idonea ad assicurare un conguo numero di partecipanti. Le commissioni esaminatrici dei lavori partecipanti ai concorsi di cui al presente articolo verranno nominate su parere favorevole della maggioranza dei membri del senato Accademico convocato in epoca posteriore alla scadenza dei termini di presentazione dei lavori, fissata dal personale direttivo amministrativo dell'Ateneo in appositi bandi.
Art.22 - (Attributi del Direttore in ambito disciplinare).....Omissis
Art.23 - Non dovendo mancare gare culturali, verranno costituiti o accantonati fondi traenti origine da offerte spontanee, tasse di partecipazione corrisposta da candidati ai concorsi bandito dall'Ateneo, o altro da destinare allo scopo. Vi potranno concorrere anche eventualmente fondi ricavati da recite tenute per lo scopo, purchè i lavori teatrali siano selezionati tra opere d'arte di ineccepibile valore morale e culturale..
Sempre permettendo le condizioni di bilancio, sarà curata la pubblicazione di una rivista culturale.
Art.24 - Eventuali modifiche del presente statuto, dovute a ragioni di forza maggiore verranno trasmesse alle competenti autorità superiori, mentre le deliberazioni di carattere transitorio, che non contrastino con lo statuto, si considereranno di natura interna tra i componenti del sodalizio e non suscettibili di approvazione o presa d'atto. Oltre alle modifiche verranno trasmesse notizie di aggiunta o soppressione di articoli alle autorità superiori perchè ne prendano atto. le mancate risposte verranno intese come approvazioni.
Art.24/a - L'Ateneo Filologico "Gozzi", in relazione alla sua notevole attività culturale che esplica nel capoluogo campano, assume la sottodenominazione di Accademia Partenopea di cultura universitaria e di studi superiori, con facoltà di concedere il titolo di Accademico Partenopeo, su relativa pergamena riportante la firma del Direttore dell'Ateneo e nota di registrazione in apposito albo. I meriti accademici dovranno essere esaminati dal consiglio direttivo perchè vengano insigniti del titolo persone che abbiano illustrato la cultura per alte qualità nè costituirà titolo preferenziale l'eventuale spontaneo contributo offerto per "spese di gestione". - Il titolo di cui al presente articolo, ai sensi della legge del 13/3/58, n°262, non costituisce laurea dottorale, ma è attestato di alto e riconosciuto merito culturale, riservato all'Accademia in quanto Athenaeum.
Art.24/b - Il secondo comma dell'art.23 vine completato dalla seguente aggiunta: "mentre è riservato il diritto alla pubblicazione di propri scritti (in versi o in prosa), ritenuti validi ad apportare un contributo culturale, nell'apposita collana "I quaderni dell'Ateneo", a quanti siano soci in regola con l'iscrizione , Accademici insigniti del titolo di cui all'art.24/a, o infine a poeti e scrittori che abbiano ottenuto risultato positivo nei concorsi culturali banditi dall'Ateneo.
Le pubblicazioni di cui sopra , edite in decorsa veste tipografica, con le caratteristiche tecniche da fissare ed espressamente notificate ai pubblicisti aventine titolo, non hanno scopo commerciale e recerenno la dicitura "stampato ai sensi dell'art.24/b dello statuto "ad usum sodalium accademicorum. Ornatorum magnis honoribus Athenaeique", pur non escludendo l'indicazione del prezzo di puro costo.
Art.25 - Gli articoli contemplati nel presente statuto, fatta salva la validità di quelli già a suo tempo passati in visione al competente Ministero, di cui recita l'art.1, andranno in vigore , nelle parti integrative e sostitutive, a decorrere dalla data di avvenuta registrazione , a mezzo di notaio presso l'ufficio degli atti civili competente per territorio.
Art.26 - NORMA TRANSITORIA Nell'atto costitutivo sarà nominato un presidente provvisorio, il quale convocherà l'assemblea entro un mese dalla costituzione per l'elezione delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo (Senato Accademico) Pietro De Rosa, Andrea Errichiello, Vito Graziano, Angelo De Nitto, Vera de Luca, Giuseppe Calì, Carmelina Grimaldi, Michele D'Avino, Giuseppe Franchini, Enrico De Prisco, - Presidente Onorario: Alfredo De Marsico, Direttore: Arturo Famiglietti.
Napoli, 1972